Capo II

Art. 40

Promozione della parità di genere

In vigore dal 5 set 2023
1. Le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, il CONI e il CIP, negli ambiti di rispettiva competenza, promuovono la parità di genere a tutti i livelli e in ogni struttura, favorendo l'inserimento delle donne nei ruoli di gestione e di responsabilità delle organizzazioni sportive e anche al proprio interno. 2. Il CONI e il CIP, negli ambiti di rispettiva competenza, stabiliscono con regolamento, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i principi informatori degli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e delle Associazioni Benemerite, anche paralimpici, in conformità ai principi di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, mediante l'indicazione: a) delle varie aree e ruoli in cui promuovere l'incremento della partecipazione femminile; b) delle misure volte a favorire la rappresentanza delle donne nello sport. Decorso inutilmente il termine di sei mesi, il regolamento è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport. 3. Il CONI e il CIP, negli ambiti di rispettiva competenza, sono tenuti a vigilare sull'osservanza dei principi di cui al comma 1 da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e delle Associazioni Benemerite.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-28;36#art-40

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Promozione della parità di genere (Art. 40 Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonche' di lavoro sportivo.) — Testo vigente | Portale Normativo