Titolo V›Capo I
Art. 38
Area del professionismo e del dilettantismo
In vigore dal 5 set 2023
1. L'area del professionismo è composta dalle società che svolgono la propria attività sportiva con finalità lucrative nei settori che, indipendentemente dal genere, conseguono la relativa qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali o dalle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, secondo le norme emanate dalle federazioni e dalle discipline sportive stesse, con l'osservanza delle direttive e dei criteri stabiliti dal CONI e dal CIP, per quanto di competenza per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2022, N. 163. Decorso inutilmente il termine di otto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le direttive e i criteri di cui al presente articolo sono adottati, sentito il CONI e il CIP, per quanto di competenza,, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica da esso delegata in materia di sport.
1-bis. L'area del dilettantismo comprende le associazioni e le società di cui agli , inclusi gli enti del terzo settore di cui al comma 1-ter, che svolgono attività sportiva in tutte le sue forme, con prevalente finalità altruistica, senza distinzioni tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria.
1-ter. Agli enti del terzo settore che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti, avendone i requisiti, al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, si applicano le disposizioni previste per le associazioni e società dilettantistiche limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-28;36#art-38