Capo II
Art. 18
Direttori di gara
In vigore dal 5 set 2023
1. I direttori di gara partecipano allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità tecnica.
Provvedono alla direzione delle gare, all'accertamento e valutazione dell'attività nonché alla registrazione dei relativi risultati.
2. Il reclutamento, la formazione e la designazione dei direttori di gara spetta ad articolazioni interne delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, dotate di autonomia operativa.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-28;36#art-18