Art. 18 · Direttori di gara
Capo II

Art. 18

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Direttori di gara

In vigore dal 5 set 2023
1. I direttori di gara partecipano allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità tecnica. Provvedono alla direzione delle gare, all'accertamento e valutazione dell'attività nonché alla registrazione dei relativi risultati. 2. Il reclutamento, la formazione e la designazione dei direttori di gara spetta ad articolazioni interne delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, dotate di autonomia operativa.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-28;36#art-18