Art. 5
Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
In vigore dal 11 mar 2021
1. All'articolo 19-bis, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera f) le parole «fondi comuni gestiti» sono sostituite dalle seguenti: «fondi comuni di diritto italiano dalle medesime gestiti»;
b) dopo la lettera f) è inserita la seguente:
«f-bis) i fondi comuni di investimento di diritto italiano gestiti da società di gestione UE, GEFIA UE e non UE;».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;17#art-5