Art. 5 · Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39

Art. 5

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Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39

In vigore dal 11 mar 2021
1. All'articolo 19-bis, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera f) le parole «fondi comuni gestiti» sono sostituite dalle seguenti: «fondi comuni di diritto italiano dalle medesime gestiti»; b) dopo la lettera f) è inserita la seguente: «f-bis) i fondi comuni di investimento di diritto italiano gestiti da società di gestione UE, GEFIA UE e non UE;».
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