Art. 6
Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
In vigore dal 22 dic 2020
Modifiche all' del decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171
1. All' del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Per ottenere l'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) di un'unità da diporto di propria costruzione, ferma restando l'applicazione delle vigenti disposizioni tributarie, il cantiere che ha costruito, completato o assemblato l'unità presenta, in luogo del titolo di proprietà di cui al comma 1, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale autocertifica le predette circostanze e che l'unità da diporto è di sua esclusiva proprietà, indicando altresì il nome, le caratteristiche tecniche del modello e il codice identificativo dello scafo.».
b) al comma 3:
1) le parole «in nome o per conto» sono sostituite dalle seguenti: «in nome e per conto»;
2) le parole «o di un altro Stato individuato» sono sostituite dalle seguenti: «, o di Stati terzi individuati»;
3) dopo le parole «un attestato dell'autorità» è inserita la seguente: «straniera».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-11-12;160#art-6