Art. 3
Nautica sociale
In vigore dal 22 dic 2020
1. Dopo l' del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è inserito il seguente:
«Art. 2-bis (Nautica sociale). - 1. Ai fini del presente codice si intende per nautica sociale:
a) la navigazione da diporto effettuata in acque marittime o interne per fini esclusivamente sportivi o ricreativi e senza scopo di lucro, mediante natanti da diporto con qualsiasi propulsione e con scafo di lunghezza fino a sei metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666;
b) il complesso delle attività finalizzate a diffondere la conoscenza e la pratica della nautica da diporto a favore degli studenti degli istituti scolastici di ogni ordine e grado di età non inferiore a nove anni, oppure, anche a scopo di ausilio terapeutico, a favore delle persone con disabilità di cui all', comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbi psicologici, dell'apprendimento o della personalità.
2. Con il regolamento di attuazione del presente codice è stabilita la disciplina della nautica sociale e le eventuali facilitazioni per l'ormeggio delle unità da diporto in transito e per la fornitura dei servizi in banchina.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-11-12;160#art-3