Art. 12
Unità da diporto a controllo remoto
In vigore dal 22 dic 2020
1. Dopo l' del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è inserito il seguente:
«Art. 27-bis (Unità da diporto a controllo remoto). - 1. I sistemi di comando remoto delle unità da diporto a controllo remoto sono dotati di sistemi ausiliari in grado di attivarsi automaticamente in caso di avaria o di malfunzionamento dei sistemi di comando remoto principali, nonché di sistemi di condotta di bordo.
2. Per ragioni di sicurezza della navigazione, di salvaguardia della vita umana in mare e di salvataggio marittimo, il proprietario o l'armatore delle unità da diporto a controllo remoto può imbarcare a bordo propri incaricati che intervengono in caso di pericolo o di necessità.
3. Chiunque esercita il controllo remoto delle unità di cui al presente articolo ne assume e mantiene il comando e, nei casi previsti dall'articolo 39, è in possesso di patente nautica.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-11-12;160#art-12