Titolo XIII
Art. 156
Ambito di applicazione (Direttiva 2013/59/Euratom, articolo 1, articolo. 2, c. 1; decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, articolo 1).
In vigore dal 18 gen 2023
Ambito di applicazione ( Direttiva 2013/59/Euratom, , articolo. 2, c. 1; decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, ).
1. Il presente Titolo definisce i principi generali della radioprotezione delle persone per quanto riguarda le esposizioni di cui ai commi 2 e 3.
2. Il presente Titolo si applica alle esposizioni di:
a) pazienti nell'ambito della rispettiva diagnosi o trattamento medico;
b) persone nell'ambito della sorveglianza sanitaria di cui all' del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
c) persone nell'ambito di programmi di screening sanitario;
d) individui asintomatici e pazienti che partecipano volontariamente a programmi di ricerca medica o biomedica, in campo diagnostico o terapeutico;
e) persone nell'ambito di procedure a scopo non medico condotte con attrezzature medico-radiologiche.
3. Il presente Titolo si applica inoltre alle esposizioni di coloro che coscientemente e volontariamente, al di fuori della loro occupazione, assistono e confortano persone sottoposte a esposizioni mediche.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101#art-156