Titolo XIII

Art. 156

Ambito di applicazione (Direttiva 2013/59/Euratom, articolo 1, articolo. 2, c. 1; decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, articolo 1).

In vigore dal 18 gen 2023
Ambito di applicazione ( Direttiva 2013/59/Euratom, , articolo. 2, c. 1; decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, ). 1. Il presente Titolo definisce i principi generali della radioprotezione delle persone per quanto riguarda le esposizioni di cui ai commi 2 e 3. 2. Il presente Titolo si applica alle esposizioni di: a) pazienti nell'ambito della rispettiva diagnosi o trattamento medico; b) persone nell'ambito della sorveglianza sanitaria di cui all' del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; c) persone nell'ambito di programmi di screening sanitario; d) individui asintomatici e pazienti che partecipano volontariamente a programmi di ricerca medica o biomedica, in campo diagnostico o terapeutico; e) persone nell'ambito di procedure a scopo non medico condotte con attrezzature medico-radiologiche. 3. Il presente Titolo si applica inoltre alle esposizioni di coloro che coscientemente e volontariamente, al di fuori della loro occupazione, assistono e confortano persone sottoposte a esposizioni mediche.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101#art-156

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Ambito di applicazione (Direttiva 2013/59/Euratom, articolo 1, articolo. 2, c. 1; decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, articolo 1). (Art. 156 Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.) — Testo vigente | Portale Normativo