Titolo XI

Art. 137

Allontanamento dal lavoro (Direttiva 2013/59/Euratom, articolo 47; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 86).

In vigore dal 18 gen 2023
Allontanamento dal lavoro ( Direttiva 2013/59/Euratom, ; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, ). 1. Il datore di lavoro ha l'obbligo di allontanare immediatamente dal lavoro comportante esposizione a rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti i lavoratori che alla visita medica risultino, a giudizio del medico autorizzato, non idonei. 2. Detti lavoratori non possono proseguire l'attività cui erano adibiti, nè altre attività che li espongano ai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, se non dopo essere stati riconosciuti nuovamente idonei dal medico autorizzato. 3. Il medico autorizzato richiede al datore di lavoro l'allontanamento dal lavoro dei lavoratori non idonei e propone il reinserimento di essi quando accerta la cessazione dello stato di non idoneità.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101#art-137

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Allontanamento dal lavoro (Direttiva 2013/59/Euratom, articolo 47; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 86). (Art. 137 Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.) — Testo vigente | Portale Normativo