Art. 4

Conservazione e fruizione

In vigore dal 20 set 2020
1. Dalla data del verbale di consegna, gli enti ai quali sono trasferiti i beni di cui all', comma 1, si impegnano ad assicurare e sostenere la conservazione degli stessi e a destinarli ad attività strumentali al raggiungimento di finalità di interesse pubblico.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-30;109#art-4

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