Art. 3
Effetti del trasferimento
In vigore dal 20 set 2020
1. Il trasferimento in proprietà dei beni di cui all', comma 1, con i relativi diritti reali, pertinenze, accessori, oneri e pesi, ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano alla data del relativo verbale di consegna.
2. Dalla data del verbale di consegna, gli enti ai quali sono trasferiti i beni di cui all', comma 1, subentrano nella proprietà, nel possesso e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi inerenti ai beni trasferiti, fermi restando i limiti derivanti dai vincoli storici, artistici e ambientali. Dalla stessa data ad essi competono i proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-30;109#art-3