Art. 3

Effetti del trasferimento

In vigore dal 20 set 2020
1. Il trasferimento in proprietà dei beni di cui all', comma 1, con i relativi diritti reali, pertinenze, accessori, oneri e pesi, ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano alla data del relativo verbale di consegna. 2. Dalla data del verbale di consegna, gli enti ai quali sono trasferiti i beni di cui all', comma 1, subentrano nella proprietà, nel possesso e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi inerenti ai beni trasferiti, fermi restando i limiti derivanti dai vincoli storici, artistici e ambientali. Dalla stessa data ad essi competono i proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-30;109#art-3

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Effetti del trasferimento (Art. 3 Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia recanti il trasferimento alla Regione di beni immobili dello Stato.) — Testo vigente | Portale Normativo