Art. 8

Obbligo di comunicazione una tantum

In vigore dal 26 ago 2020
1. Gli intermediari e i contribuenti obbligati alla comunicazione ai sensi dell' trasmettono all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2021 le informazioni di cui all' relative ai meccanismi transfrontalieri la cui prima fase è stata attuata tra il 25 giugno 2018 e il 30 giugno 2020. 2. Con il provvedimento di cui all', comma 5, sono definiti i termini e le modalità per la comunicazione delle informazioni di cui al comma 1.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-30;100#art-8

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