Art. 11
Obblighi di conservazione della documentazione
In vigore dal 26 ago 2020
1. Gli intermediari e i contribuenti obbligati ai sensi dell' conservano i documenti e i dati utilizzati ai fini dell'attuazione del meccanismo transfrontaliero:
a) fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui le informazioni sono comunicate;
b) fino al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui le informazioni avrebbero dovuto essere trasmesse, nel caso di omessa comunicazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-30;100#art-11