Art. 11

Obblighi di conservazione della documentazione

In vigore dal 26 ago 2020
1. Gli intermediari e i contribuenti obbligati ai sensi dell' conservano i documenti e i dati utilizzati ai fini dell'attuazione del meccanismo transfrontaliero: a) fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui le informazioni sono comunicate; b) fino al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui le informazioni avrebbero dovuto essere trasmesse, nel caso di omessa comunicazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-30;100#art-11

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Obblighi di conservazione della documentazione (Art. 11 Attuazione della direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica.) — Testo vigente | Portale Normativo