Art. 2
Modifiche al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93
In vigore dal 24 giu 2020
1. Al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 33, il comma 4 è abrogato;
b) all'articolo 46, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
«7-bis L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente può consultare le pertinenti autorità dei paesi terzi e cooperare con esse relativamente all'esercizio dell'infrastruttura del gas da e verso i paesi terzi al fine di garantire, per quanto concerne l'infrastruttura interessata, la coerente applicazione della direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva 2019/692/UE, nel territorio e nelle acque territoriali italiane.»;
c ) dopo l'articolo 46, sono inseriti i seguenti:
«Art. 46-bis (Accordi tecnici relativi all'esercizio degli interconnettori). - 1. I gestori dei sistemi di trasporto o altri operatori economici possono mantenere in vigore o concludere accordi tecnici su questioni relative all'esercizio delle linee di trasporto tra l'Italia e un paese terzo, purchè compatibili con il diritto dell'Unione europea e con le pertinenti decisioni delle autorità nazionali di regolazione degli Stati membri interessati. Tali accordi sono notificati all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ed alle altre autorità di regolazione interessate.
Art. 46-ter (Deroghe per gli interconnettori da e verso paesi terzi). - 1. Il Ministero dello sviluppo economico può concedere una deroga all'applicazione degli articoli 9, 10, 11, 32 e 41, commi 6, 8 e 10, della direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva 2019/692/UE, ai gasdotti di trasporto tra l'Italia e un paese terzo completati prima del 23 maggio 2019, per le sezioni del gasdotto di trasporto situate sul territorio e nelle acque territoriali italiane.
Tali deroghe sono concesse per motivi oggettivi, quali consentire il recupero dell'investimento effettuato, o per motivi legati alla sicurezza dell'approvvigionamento, a condizione che non abbiano ripercussioni negative sulla concorrenza, sull'efficace funzionamento del mercato interno del gas naturale o sulla sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione europea. La deroga è accordata, caso per caso, sulla base di una motivazione oggettiva, previo parere dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, per una durata massima di venti anni, ed è rinnovabile in casi giustificati e può essere subordinata al rispetto di prescrizioni che contribuiscano alla realizzazione delle condizioni di cui al secondo periodo. La decisione di deroga è resa pubblica e notificata alla Commissione europea senza indugio e comunque entro il 24 maggio 2020.
Tali deroghe non si applicano ai gasdotti di trasporto tra l'Italia e un paese terzo che ha l'obbligo di recepire la direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva 2019/692/UE, e che l'abbia attuato efficacemente, in virtù di un accordo concluso con l'Unione europea.
2. Nei casi in cui il gasdotto di trasporto è situato, oltre che nel territorio italiano, anche in quello di uno o più Stati membri e il primo punto di connessione con la rete di uno Stato membro è quello con la rete italiana, il Ministero dello sviluppo economico può concedere una deroga a detto gasdotto dopo avere consultato gli Stati membri interessati.
3. Nei casi in cui il gasdotto di trasporto è situato, oltre che nel territorio italiano, anche in quello di uno o più Stati membri e il primo punto di connessione con la rete di uno Stato membro è quello con la rete di uno di tali Stati membri, il Ministero dello sviluppo economico può chiedere alla Commissione di agire da osservatore nella consultazione tra lo Stato membro nel cui territorio è situato il primo punto di connessione e il paese terzo, relativamente alla concessione di deroghe per gli interconnettori e, in generale, in merito all'applicazione coerente, nel territorio e nelle acque territoriali italiane, della direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva 2019/692/UE.
Art. 46-quater (Procedura di abilitazione). - 1. Fatta salva la ripartizione della competenza tra l'Unione europea e gli Stati membri, gli accordi esistenti relativi all'esercizio di un interconnettore o di una rete di gasdotti di coltivazione conclusi tra l'Italia e un paese terzo sono mantenuti in vigore fino all'entrata in vigore di un accordo tra l'Unione e lo stesso paese terzo o fino all'applicazione della procedura di cui ai commi successivi.
2. Fatta salva la ripartizione della competenza tra l'Unione europea e gli Stati membri, qualora l'Italia intenda avviare un negoziato con un paese terzo per modificare, prorogare, adattare, rinnovare o concludere un accordo relativo all'esercizio di un interconnettore con un paese terzo su questioni che rientrano, in tutto o in parte, nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva 2019/692/UE, il Ministero dello sviluppo economico notifica tale intendimento alla Commissione, allegando la documentazione pertinente e indicando le disposizioni che saranno oggetto dei negoziati o da rinegoziare, gli obiettivi dei negoziati, nonché qualsiasi altra informazione pertinente, almeno cinque mesi prima dell'avvio dei negoziati, ai fini della valutazione di cui all'articolo 49-ter, paragrafi da 3 a 10 della direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva 2019/692/UE.
3. Una volta ricevuta l'autorizzazione ad avviare i negoziati da parte della Commissione europea a seguito della notifica di cui al comma 2, il Ministero dello sviluppo economico avvia i negoziati per modificare, prorogare, adattare, rinnovare o concludere un accordo con un paese terzo e tiene conto di eventuali orientamenti forniti dalla Commissione e di eventuali richieste di inserimento di clausole nell'accordo. Il Ministero dello sviluppo economico notifica alla Commissione europea i risultati del negoziato e trasmette il testo dell'accordo ai fini della autorizzazione alla firma e, qualora acquisita tale autorizzazione nei termini di cui ai paragrafi 12 e 13 dell'articolo 49-ter della direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva 2019/692/UE, notifica alla Commissione la conclusione e l'entrata in vigore dell'accordo, nonché ogni successiva modifica allo status di tale accordo.».
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono aggiornate le disposizioni contenute nei decreti del Ministro delle attività produttive 11 aprile 2006 e 28 aprile 2006, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 109 del 12 maggio 2006, in relazione a quanto previsto dal presente decreto.
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