Art. 3
Modifiche alla legge 23 agosto 2004, n. 239
In vigore dal 24 giu 2020
1. All', della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 17:
1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nel concedere l'esenzione, il Ministero dello sviluppo economico verifica che siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 dell'articolo 36 della direttiva 2009/73/CE e tiene conto che questa non danneggi la concorrenza nei mercati pertinenti che saranno probabilmente influenzati dall'investimento, l'efficace funzionamento del mercato interno del gas naturale, l'efficiente funzionamento dei sistemi regolati interessati, nonché la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale nell'Unione europea.»;
2) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «In caso di accordo tra tutte le autorità interessate, il Ministero dello sviluppo economico trasmette all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente la decisione, entro sei mesi dalla data di ricezione della richiesta di esenzione, ai fini dell'informazione all'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER).»;
b) il comma 18 è sostituito dal seguente: «18. I soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di nuovi interconnettori con paesi terzi o nel potenziamento della capacità di trasporto degli interconnettori esistenti possono richiedere, per la capacità di nuova realizzazione, un'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi, ovvero dall'applicazione delle rispettive tariffe regolamentate, o da entrambe le fattispecie, nonché l'esenzione dalla disciplina relativa alla separazione dei sistemi di trasporto e certificazione dei gestori dei sistemi di trasporto. L'esenzione è concessa per motivi oggettivi, quali consentire il recupero dell'investimento effettuato, o per motivi legati alla sicurezza dell'approvvigionamento, e che dimostrino che l'esenzione non ha ripercussioni negative sulla concorrenza, sull'efficace funzionamento del mercato interno del gas naturale o sulla sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione europea. L'esenzione è accordata per un periodo non superiore a venticinque anni, e per una quota della nuova capacità stabilita caso per caso, previa consultazione degli Stati membri i cui mercati sono influenzati dall'investimento e delle autorità pertinenti dei paesi terzi. Prima dell'adozione della decisione sull'esenzione, il Ministero dello sviluppo economico consulta la pertinente autorità di detto paese terzo al fine di garantire, per quanto concerne l'infrastruttura interessata, che la direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/692, sia coerentemente applicata nel territorio e, se del caso, nelle acque territoriali italiane. Se le autorità dei paesi terzi consultate non rispondono alla consultazione entro un periodo di tempo ragionevole o entro un termine stabilito non superiore a tre mesi, il Ministero dello sviluppo economico, in qualità di autorità competente, adotta la decisione necessaria. In caso di accordo tra tutte le autorità interessate, il Ministero dello sviluppo economico trasmette all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente la decisione, entro sei mesi dalla data di ricezione della richiesta di esenzione, ai fini della informazione all'ACER. Il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, ciascuno per quanto di competenza, cooperano, relativamente alle questioni transfrontaliere attinenti all'infrastruttura da e verso un paese terzo e nel suo esercizio, con le pertinenti autorità del paese terzo, dopo aver consultato le autorità di regolazione degli altri Stati membri interessati, al fine di garantire, per quanto concerne l'infrastruttura, la coerente applicazione della direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva 2019/692/UE, nel territorio degli Stati membri.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-01;46#art-3