Art. 3
Copertura finanziaria
In vigore dal 10 giu 2020
1. Alle minori entrate derivanti dall', comma 1, lettera b), valutate in 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo previsto dall'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-01;45#art-3