Art. 2
Disposizioni in materia di regimi speciali per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici
In vigore dal 10 giu 2020
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 74-quinquies, comma 1, le parole «nè identificati» sono soppresse;
b) all'articolo 74-quinquies, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I soggetti che si avvalgono del regime previsto dal presente articolo sono dispensati dagli obblighi di cui al titolo II.
Per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese nei confronti di committenti domiciliati o residenti nel territorio dello Stato, non operanti in regime di impresa, arti e professioni, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 22.».
c) all'articolo 74-quinquies, al comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) dichiarazione di non essere stabiliti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto all'interno dell'Unione europea.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-01;45#art-2