Art. 2

Disposizioni in materia di regimi speciali per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici

In vigore dal 10 giu 2020
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 74-quinquies, comma 1, le parole «nè identificati» sono soppresse; b) all'articolo 74-quinquies, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. I soggetti che si avvalgono del regime previsto dal presente articolo sono dispensati dagli obblighi di cui al titolo II. Per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese nei confronti di committenti domiciliati o residenti nel territorio dello Stato, non operanti in regime di impresa, arti e professioni, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 22.». c) all'articolo 74-quinquies, al comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) dichiarazione di non essere stabiliti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto all'interno dell'Unione europea.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-01;45#art-2

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Disposizioni in materia di regimi speciali per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici (Art. 2 Attuazione della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni.) — Testo vigente | Portale Normativo