Capo II
Art. 4
Composizione del Collegio dei revisori dei conti
In vigore dal 27 dic 2019
1. Il Collegio dura in carica cinque anni ed è composto da tre membri, che non possono essere confermati, sorteggiati da un elenco regionale i cui iscritti devono:
a) essere persone di riconosciuta indipendenza e comprovata competenza, esperienza e specifica ed alta qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti;
b) possedere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali;
c) avere la qualifica di revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
2. Nella legge regionale di cui all', comma 3, si prevede l'estrazione, tra gli iscritti all'elenco regionale, di una ulteriore lista ristretta di componenti, in misura pari a tre volte gli eligendi, tra i quali saranno sorteggiati i componenti del Collegio dei revisori.
3. Per la ricomposizione del Collegio dei revisori dei conti, successiva alla prima, si utilizza lo stesso criterio di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-12-27;158#art-4