Capo I

Art. 2

Documenti di entrata e pagamento della spesa

In vigore dal 27 dic 2019
1. A fronte dei versamenti ricevuti, il cassiere rilascia documenti di entrata, quietanze o ricevute di versamento, che hanno potere liberatorio per l'importo indicato sugli stessi, per i versamenti affluiti all'erario regionale a qualsiasi titolo. 2. I documenti di entrata, previo riscontro con le distinte di versamento, ove presenti, sono firmati dal cassiere e consegnati o spediti agli interessati nonché trasmessi alla Regione siciliana per gli eventuali adempimenti connessi alla regolarizzazione. 3. La Regione siciliana mantiene l'applicazione delle disposizioni normative relative alle aperture di credito a favore di funzionari delegati, nei casi previsti dall'articolo 13 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche e integrazioni, ed ai ruoli di spesa, per le spese fisse di importo e scadenze determinate, fino al 31 dicembre 2020.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-12-27;158#art-2

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