Art. 8
Disposizioni transitorie e finali
In vigore dal 24 gen 2020
1. Gli articoli 4-sexies, 4-septies, 4-decies, 193-quinquies e 194-septies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, vigenti il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle misure regolamentari emanate dalla Consob in conformità con il disposto dell'articolo 4-sexies, comma 5, ai fini dell'esercizio delle competenze di vigilanza attribuite dal comma 2 del medesimo articolo. La Consob, ferma restando l'applicazione dell'art. 193-quinquies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, adotta le predette misure regolamentari, ai sensi dell', comma 1, lettera e) e dell', comma 6, del presente decreto, secondo principi di proporzionalità e semplificazione, anche prevedendo modalità elettroniche di acquisizione della documentazione necessaria per l'assolvimento delle proprie funzioni di vigilanza, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Al fine di garantire l'esercizio delle richiamate funzioni di vigilanza, nel suddetto periodo di centottanta giorni continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 4-sexies, comma 5.
2. In attuazione di quanto previsto dall', paragrafo 1, n. 9, della direttiva 2016/1034 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 giugno 2016, fino al 3 gennaio 2021, le autorità di vigilanza, individuate secondo il riparto di competenze previsto dall'articolo 4-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, attuano le misure di competenza per la concessione della deroga di cui all'articolo 95, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, in conformità di entrambi i seguenti criteri:
a) l'obbligo di compensazione di cui all' del regolamento (UE) n. 648/2012 e le tecniche di attenuazione dei rischi di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del suddetto regolamento non si applicano ai contratti derivati su prodotti energetici C6 stipulati da controparti non finanziarie che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 o da controparti non finanziarie autorizzate per la prima volta come imprese di investimento a decorrere dal 3 gennaio 2018;
b) tali contratti derivati su prodotti energetici C6 non sono considerati contratti derivati OTC ai fini della soglia di compensazione stabilita all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 648/2012.
3. I contratti derivati su prodotti energetici C6 che beneficiano del regime transitorio previsto al comma 2 sono soggetti a tutti gli altri requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-11-25;165#art-8