Art. 6
Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129
In vigore dal 24 gen 2020
Modifiche all' del decreto legislativo
3 agosto 2017, n. 129
1. La rubrica dell' del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, è sostituita dalla seguente: «Disposizioni relative al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 settembre 2014, n. 166».
2. All', comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, le parole «6, commi 1, lettera c-bis);» sono sostituite dalle seguenti: «6, commi 1, lettere b) e c-bis);».
3. All' del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Nelle more dell'adeguamento del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 settembre 2014, n. 166, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2014, n. 264, si applica quanto previsto dai commi 2, 3 e 3-bis.».
4. All' del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Al decreto ministeriale 2 settembre 2014, n. 166:
a) la definizione di "derivati" contenuta nell', comma 1, lettera u) deve intendersi riferita agli strumenti finanziari previsti dall', comma 2-ter) lettera a) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
b) la definizione di "strumenti finanziari" contenuta nell', comma 1, lettera v) deve intendersi riferita agli strumenti finanziari previsti dall', comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, purchè diversi dai derivati e con esclusione degli strumenti finanziari previsti dall'Allegato I, Sezione C, numero del medesimo decreto.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-11-25;165#art-6