Art. 2

Metodo dell'accordo

In vigore dal 5 gen 2020
1. Lo Stato e la Regione, con il metodo dell'accordo, regolano i rapporti finanziari tra lo Stato e il sistema integrato e disciplinano l'applicazione al medesimo sistema delle norme statali in materia di contenimento della spesa. 2. Nel rispetto del principio di leale collaborazione, le trattative dirette alla conclusione dell'accordo si svolgono in un tempo adeguato ad un confronto effettivo, mediante scambio di proposte e controproposte motivate e orientate al superiore interesse pubblico. 3. Salvo diversa indicazione espressa da parte della Regione, le intese concluse nell'ambito della conferenza di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, non sostituiscono, ai fini del comma 1, il metodo dell'accordo. 4. Le disposizioni contenute negli accordi conclusi ai sensi del comma 1 sono recepite in apposite norme di attuazione statutaria.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-11-25;154#art-2

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