Art. 1

Sistema integrato

In vigore dal 5 gen 2020
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 recante «Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» e, in particolare l'articolo 51; Visto l'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza pubblica sottoscritto in data 25 febbraio 2019; Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi» convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ed in particolare l'articolo 33-ter; Sentita la commissione paritetica prevista dall'articolo 65 della citata legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 2019; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: Sistema integrato 1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, di seguito «Regione», gli enti locali situati sul suo territorio e i rispettivi enti strumentali e organismi interni costituiscono, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, il sistema integrato degli enti territoriali del Friuli-Venezia Giulia, di seguito «sistema integrato».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-11-25;154#art-1

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