Capo I

Art. 62

Modifiche all'articolo 147 del codice della giustizia contabile - Iscrizione a ruolo d'udienza

In vigore dal 31 ott 2019
1. All'articolo 147 del codice della giustizia contabile il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il decreto di fissazione dell'udienza e la relazione del giudice designato per l'esame del conto, a cura della segreteria della sezione, sono comunicati all'amministrazione interessata e, per il tramite di quest'ultima, all'agente contabile nonché al pubblico ministero.».
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Modifiche all'articolo 147 del codice della giustizia contabile - Iscrizione a ruolo d'udienza (Art. 62 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124.) — Testo vigente | Portale Normativo