Capo I
Art. 62
62 / 99Modifiche all'articolo 147 del codice della giustizia contabile - Iscrizione a ruolo d'udienza
In vigore dal 31 ott 2019
1. All'articolo 147 del codice della giustizia contabile il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il decreto di fissazione dell'udienza e la relazione del giudice designato per l'esame del conto, a cura della segreteria della sezione, sono comunicati all'amministrazione interessata e, per il tramite di quest'ultima, all'agente contabile nonché al pubblico ministero.».
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-10-07;114#art-62