Capo I

Art. 34

Modifiche all'articolo 72 del codice della giustizia contabile - Deduzioni scritte e documentazione

In vigore dal 31 ott 2019
1. All' del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il destinatario dell'invito a dedurre può presentare al pubblico ministero, non oltre quindici giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1, istanza motivata di proroga del termine stesso.»; b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. In caso di pluralità di destinatari di invito a dedurre il nuovo termine di cui ai commi 3 e 5 è ad essi comunicato ai soli effetti della proroga della scadenza per il deposito dell'atto di citazione.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-10-07;114#art-34

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Modifiche all'articolo 72 del codice della giustizia contabile - Deduzioni scritte e documentazione (Art. 34 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124.) — Testo vigente | Portale Normativo