Art. 16
Modificazioni all'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66
In vigore dal 12 set 2019
Modificazioni all'articolo 19
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66
1. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole «all'» sono inserite le seguenti: «, all'» e le parole «Dalla medesima data,» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui all' si applicano dall'anno scolastico 2020/2021. A decorrere dal 1° settembre 2019»;
b) il comma 6 è abrogato;
c) dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. Al fine di garantire la graduale attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, fermo restando quanto previsto al comma 2, le disposizioni di cui all', commi da 1 a 5, all', all' e all' si applicano, alle bambine, ai bambini, alle alunne, agli alunni, alle studentesse e agli studenti certificati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al passaggio di grado di istruzione.
7-ter. Fino alla costituzione dei GIT di cui all', la richiesta relativa al fabbisogno dei posti di sostegno è inviata dal dirigente scolastico all'Ufficio scolastico regionale senza la previa consultazione del GIT. Il direttore dell'Ufficio scolastico regionale procede all'assegnazione dei posti di sostegno senza la previa conferma, ovvero il parere, dei GIT.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 agosto 2019
MATTARELLA
Conte, Presidente del consiglio dei ministri
Bussetti, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Bongiorno, Ministro per la pubblica amministrazione
Tria, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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