Art. 15
Modificazioni all'articolo 16 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66
In vigore dal 12 set 2019
Modificazioni all'
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66
1. All', dopo il comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di svolgimento del servizio dei docenti per il sostegno didattico impegnati in attività di istruzione domiciliare.»
2-ter. Dall'attuazione delle modalità di svolgimento del servizio dei docenti impegnati nell'istruzione domiciliare, di cui ai commi 1 e 2-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-08-07;96#art-15