Capo III

Art. 9

Disposizioni transitorie

In vigore dal 27 giu 2019
1. Le disposizioni contenute nei decreti previsti dagli , commi 1 e 4, e 7, comma 1, e i provvedimenti dell'AIFA di cui agli , comma 2, e 6, comma 1, si applicano decorsi sei mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 82, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 536/2014.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-05-14;52#art-9

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