Art. 9 · Disposizioni transitorie
Capo III

Art. 9

9 / 10

Disposizioni transitorie

In vigore dal 27 giu 2019
1. Le disposizioni contenute nei decreti previsti dagli , commi 1 e 4, e 7, comma 1, e i provvedimenti dell'AIFA di cui agli , comma 2, e 6, comma 1, si applicano decorsi sei mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 82, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 536/2014.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-05-14;52#art-9