Art. 3

Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

In vigore dal 23 mar 2019
Modifiche all' del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 1. All' del codice della proprietà industriale sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le persone giuridiche di diritto pubblico e le associazioni di categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti, escluse le società di cui al libro quinto, titolo quinto, capi quinto, sesto e settimo, del codice civile, possono ottenere la registrazione di marchi collettivi che hanno la facoltà di concedere in uso a produttori o commercianti.»; b) al comma 2, dopo le parole «domanda di registrazione», sono inserite le seguenti: «in conformità ai requisiti di cui all'articolo 157, comma 1-bis» e le parole «tra i documenti allegati alla domanda» sono sostituite dalle seguenti: «nella raccolta di cui all'articolo 185»; c) al comma 4, dopo le parole «provenienza geografica dei prodotti o servizi.», è inserito il seguente periodo: «Qualsiasi soggetto i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione ha diritto sia a fare uso del marchio, sia a diventare membro della associazione di categoria titolare del marchio, purchè siano soddisfatti tutti i requisiti di cui al regolamento.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-02-20;15#art-3

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