Parte Prima›Titolo IV›Capo I›Sez. II
Art. 60
Accordi di ristrutturazione agevolati
In vigore dal 28 set 2024
1. La percentuale di cui al all', comma 1, è ridotta della metà quando il debitore:
a) non proponga la moratoria dei creditori estranei agli accordi;
b) non abbia richiesto e rinunci a richiedere le misure protettive di cui all'.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-60