Art. 60 · Accordi di ristrutturazione agevolati
Parte PrimaTitolo IVCapo ISez. II

Art. 60

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Accordi di ristrutturazione agevolati

In vigore dal 28 set 2024
1. La percentuale di cui al all', comma 1, è ridotta della metà quando il debitore: a) non proponga la moratoria dei creditori estranei agli accordi; b) non abbia richiesto e rinunci a richiedere le misure protettive di cui all'.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-60