Parte Quarta›Titolo X
Art. 391
Disposizioni finanziarie e finali
In vigore dal 15 lug 2022
1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si provvede nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. L'attuazione delle disposizioni di cui all' avviene nei limiti della dotazione organica del personale amministrativo e di magistratura.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 gennaio 2019
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Bonafede, Ministro della giustizia
Tria, Ministro dell'economia e
delle finanze
Di Maio, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-391