Art. 391 · Disposizioni finanziarie e finali
Parte QuartaTitolo X

Art. 391

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Disposizioni finanziarie e finali

In vigore dal 15 lug 2022
1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si provvede nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. L'attuazione delle disposizioni di cui all' avviene nei limiti della dotazione organica del personale amministrativo e di magistratura. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 gennaio 2019 MATTARELLA Conte, Presidente del Consiglio dei ministri Bonafede, Ministro della giustizia Tria, Ministro dell'economia e delle finanze Di Maio, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Visto, il Guardasigilli: Bonafede
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