Parte Prima›Titolo V›Capo I›Sez. I
Art. 135
Sostituzione del curatore
In vigore dal 15 lug 2022
1. Al fine di evitare conflitti di interessi, il debitore e i creditori ammessi possono chiedere la sostituzione del curatore indicandone al tribunale le ragioni. Il tribunale, valutate le ragioni della richiesta e verificata l'assenza di conflitto di interessi in capo ai creditori istanti, provvede alla nomina del nuovo curatore.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 GIUGNO 2022, N. 83.
Le tue annotazioni
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