Parte Prima›Titolo V›Capo I›Sez. I
Art. 134
Revoca del curatore
In vigore dal 15 lug 2022
1. Il tribunale può in ogni tempo, su proposta del giudice delegato o su richiesta del comitato dei creditori o d'ufficio, revocare il curatore.
2. Il tribunale provvede con decreto motivato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori.
3. Contro il decreto di revoca o di rigetto dell'istanza di revoca del curatore è ammesso il reclamo alla corte di appello previsto dall'. Il reclamo non sospende l'efficacia del decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-134