Capo IV
Art. 9
Disallineamenti da ibridi inversi
In vigore dal 12 gen 2019
1. Se una o più imprese associate non residenti, che detengono complessivamente un interesse diretto o indiretto pari o superiore al 50 per cento dei diritti di voto, della partecipazione al capitale o dei diritti di partecipazione agli utili in un'entità ibrida costituita o stabilita nello Stato, sono situate in una giurisdizione o in giurisdizioni che considerano l'entità ibrida soggetto imponibile, il reddito prodotto dall'entità ibrida è soggetto a imposizione nella misura in cui quest'ultimo non è altrimenti soggetto a imposta a norma delle leggi di un altro Stato.
2. Il comma 1 non si applica agli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia di cui al comma 5-quinquies dell'articolo 73 del TUIR.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-11-29;142#art-9