Capo IV
Art. 7
Giurisdizione
In vigore dal 12 gen 2019
1. Lo Stato italiano è lo Stato del pagatore qualora il componente negativo di reddito sia deducibile ai fini della determinazione del reddito imponibile di un soggetto passivo.
2. Lo Stato italiano è lo Stato dell'investitore qualora il componente negativo di reddito sostenuto, ovvero che si ritiene sia sostenuto, da una stabile organizzazione di un soggetto passivo o da un soggetto non residente sia imputato ad un soggetto passivo e sia deducibile ai fini della determinazione del suo reddito imponibile.
3. Lo Stato italiano è lo Stato del beneficiario laddove il componente positivo di reddito sia attribuito ad un soggetto passivo in base alla giurisdizione del pagatore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-11-29;142#art-7