Capo IV
Art. 9
Modifiche al Capo IV del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97
In vigore dal 21 nov 2018
Modifiche al Capo IV del decreto legislativo
29 maggio 2017, n. 97
1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Si applica l'articolo 243, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217».
2. Dopo l'articolo 14 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, sono inseriti i seguenti articoli:
«Art. 14-bis (Disposizioni transitorie per il personale dei ruoli delle specialità nautiche). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 250 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, al fine di garantire la continuità del servizio di soccorso pubblico, il personale specialista nautico in possesso sia del brevetto di nautico di coperta sia del brevetto di nautico di macchina può essere impiegato, temporaneamente, per un periodo non superiore a cinque anni, in attività specialistiche nautiche non ricomprese nel ruolo di appartenenza.
Art. 14-ter (Disposizioni transitorie per il personale dei ruoli delle specialità aeronaviganti). - 1. In prima applicazione, il personale inquadrato nei ruoli delle specialità aeronaviganti è posto alle dipendenze, con riferimento alle sedi ove il medesimo personale presta servizio, delle direzioni regionali ed interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile competenti per territorio o delle competenti direzioni centrali del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
Art. 14-quater (Disposizioni transitorie in materia di progressione in carriera). - 1. Le disposizioni dell'articolo 150 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, non si applicano per un quinquennio al personale appartenente ai ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) ad esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Le disposizioni degli articoli 161, 170, 187 e 197 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, in materia di percorso di carriera per l'ammissione allo scrutinio per l'accesso, rispettivamente, alle qualifiche di primo dirigente logistico-gestionale, primo dirigente informatico, primo dirigente sanitario e primo dirigente ginnico-sportivo non si applicano per un quinquennio.
3. Ai fini del computo del periodo di nove anni e sei mesi di effettivo servizio previsto dal comma 1 degli articoli 160 e 169 e dal comma 2 dell'articolo 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all', comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, si tiene conto anche del servizio prestato nei rispettivi ruoli dei funzionari amministrativo-contabili direttori e dei funzionari tecnico-informatici direttori del previgente ordinamento.
Art. 14-quinquies (Disposizioni transitorie in materia di corsi di formazione per la progressione in carriera). - 1. Le disposizioni degli articoli 15, 27, 40, 45, 57, 62, 86, 98, 110 e 122 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernenti la frequenza di corsi di formazione per il passaggio alle qualifiche superiori, si applicano decorso un triennio dalla data di adozione dei decreti del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile previsti nei medesimi articoli.
Art. 14-sexies (Clausola di salvaguardia e ulteriori disposizioni per il personale appartenente al gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse e alla banda musicale del Corpo nazionale). - 1. Al personale appartenente al gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse e alla banda musicale del Corpo nazionale si applicano e continuano ad applicarsi, laddove più favorevoli, le disposizioni in materia di trattamenti retributivi e previdenziali previsti per il personale del Corpo nazionale che espleta funzioni operative, nonché gli incrementi retributivi previsti dall'articolo 15.
2. Nelle more dell'adozione del regolamento previsto dall'articolo 126, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, i vigenti limiti di età per l'accesso ai ruoli della banda musicale del Corpo nazionale non si applicano alle procedure assunzionali non ancora concluse alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Nelle more dell'adozione del regolamento previsto dall'articolo 131, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per particolari discipline sportive il bando di concorso può individuare l'età per l'accesso al ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse entro un limite minimo di diciassette anni e un limite massimo di trentacinque anni.
Art. 14-septies (Disposizioni per l'espletamento dei concorsi). - 1. La procedura concorsuale per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è attivata non oltre il 30 giugno 2019.
2. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all', comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo tecnico-scientifico e degli altri requisiti ivi previsti, può partecipare alle procedure concorsuali per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
3. Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all', comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, è autorizzata una procedura concorsuale straordinaria per l'accesso alla qualifica di capo squadra con decorrenza 1° gennaio 2018, per un numero di posti corrispondenti a quelli vacanti al 31 dicembre 2017 nel ruolo dei capi squadra e dei capo reparto, nonché per i cinquecento posti portati in incremento nel medesimo ruolo di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Per l'espletamento della suddetta procedura concorsuale si applica il decreto del Ministro dell'interno 12 ottobre 2007, n. 236, nonché l', comma 6, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-10-06;127#art-9