Capo VI
Art. 12
Disposizioni transitorie e finali
In vigore dal 10 ago 2019
01. In sede di prima applicazione e limitatamente al biennio 2019-2020, la durata del corso di formazione di cui all' del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è determinata in sei mesi, di cui almeno uno di applicazione pratica.
1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; gli effetti giuridici ed economici di cui agli decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.
2. Il termine previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Gli effetti ostativi connessi all'applicazione di sanzioni disciplinari pari a quella pecuniaria previsti nel presente decreto conseguono esclusivamente da condotte rilevanti ai fini disciplinari poste in essere in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 ottobre 2018
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Bongiorno, Ministro per la pubblica
amministrazione
Tria, Ministro dell'economia e
delle finanze
Salvini, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-10-06;127#art-12