Capo II
Art. 7
Ulteriori misure di semplificazione in tema di accesso alle misure alternative
In vigore dal 10 nov 2018
1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 47, comma 2, dopo le parole: «per almeno un mese in istituto,» sono inserite le seguenti: «se il soggetto è recluso, e mediante l'intervento dell'ufficio di esecuzione penale esterna, se l'istanza è proposta da soggetto in libertà,»;
b) l'articolo 57 è sostituito dal seguente:
«Art. 57 (Legittimazione alla richiesta di misure). - 1. Le misure alternative e quelle di cui agli articoli 30, 30-ter, 52, 53 e 54 nonché all' del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, possono essere richieste dal condannato, dall'internato, dai loro prossimi congiunti, dal difensore, ovvero proposte dal gruppo di osservazione e trattamento.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-10-02;123#art-7