Capo IV
Art. 12
Disposizioni finanziarie
In vigore dal 10 nov 2018
1. Per le finalità di cui all', comma 1, lettere c) e s), è autorizzata, rispettivamente, la spesa di 1.050.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 1.440.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2.490.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e a 1.440.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all', comma 475, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Dall'attuazione del presente decreto, ad eccezione delle disposizioni di cui all' comma 1, lettere c) e s), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti del presente decreto nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 ottobre 2018
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Bonafede, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-10-02;123#art-12