Capo IV

Art. 12

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 10 nov 2018
1. Per le finalità di cui all', comma 1, lettere c) e s), è autorizzata, rispettivamente, la spesa di 1.050.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 1.440.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2.490.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e a 1.440.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all', comma 475, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 4. Dall'attuazione del presente decreto, ad eccezione delle disposizioni di cui all' comma 1, lettere c) e s), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 5. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti del presente decreto nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 ottobre 2018 MATTARELLA Conte, Presidente del Consiglio dei ministri Bonafede, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Bonafede
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