Art. 2
Introduzione delle azioni e aggiornamento note integrative
In vigore dal 24 ott 2018
Introduzione delle azioni e aggiornamento
note integrative
1. Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 25-bis:
1) al comma 8, le parole da: «ed è conseguentemente aggiornata» fino alla fine del comma medesimo sono sostituite dalle seguenti: «. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base della relazione di cui al primo periodo, possono essere modificate le azioni individuate ai sensi del comma 6»;
2) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: «8-bis. Conclusa la sperimentazione di cui al comma 7, l'elenco delle azioni può essere aggiornato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In ogni caso, i decreti di variazioni di bilancio conseguenti all'approvazione di nuovi leggi, ricorrendone i presupposti, possono istituire nuove azioni e modificare quelle esistenti, anche nelle more della sperimentazione di cui al comma 7.»;
b) all'articolo 21, comma 11, lettera a), sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al quarto periodo le parole «unità elementari di bilancio» sono sostituite dalla seguente: «azioni»;
2) al quinto periodo le parole «unità elementare di bilancio» sono sostituite dalla seguente: «azione»;
3) all'ultimo periodo le parole «unità elementare di bilancio» sono sostituite dalla seguente: «azione».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-09-12;116#art-2