Art. 2 · Introduzione delle azioni e aggiornamento note integrative

Art. 2

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Introduzione delle azioni e aggiornamento note integrative

In vigore dal 24 ott 2018
Introduzione delle azioni e aggiornamento note integrative 1. Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 25-bis: 1) al comma 8, le parole da: «ed è conseguentemente aggiornata» fino alla fine del comma medesimo sono sostituite dalle seguenti: «. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base della relazione di cui al primo periodo, possono essere modificate le azioni individuate ai sensi del comma 6»; 2) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: «8-bis. Conclusa la sperimentazione di cui al comma 7, l'elenco delle azioni può essere aggiornato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In ogni caso, i decreti di variazioni di bilancio conseguenti all'approvazione di nuovi leggi, ricorrendone i presupposti, possono istituire nuove azioni e modificare quelle esistenti, anche nelle more della sperimentazione di cui al comma 7.»; b) all'articolo 21, comma 11, lettera a), sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al quarto periodo le parole «unità elementari di bilancio» sono sostituite dalla seguente: «azioni»; 2) al quinto periodo le parole «unità elementare di bilancio» sono sostituite dalla seguente: «azione»; 3) all'ultimo periodo le parole «unità elementare di bilancio» sono sostituite dalla seguente: «azione».
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