Art. 6
Modifiche all'articolo_17 del decreto legislativo n. 112 del 2017
In vigore dal 11 ago 2018
Modifiche all'articolo 17
del decreto legislativo n. 112 del 2017
1. All'articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, primo periodo, la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «diciotto»;
b) al comma 3, secondo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni, derogabili mediante specifica clausola statutaria».
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-07-20;95#art-6