Art. 3
Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 112 del 2017
In vigore dal 11 ago 2018
Modifiche all'
del decreto legislativo n. 112 del 2017
1. All' del decreto legislativo n. 112 del 2017, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, non si considera distribuzione, neanche indiretta, di utili ed avanzi di gestione la ripartizione ai soci di ristorni correlati ad attività di interesse generale di cui all', effettuata ai sensi dell'art. 2545-sexies del codice civile e nel rispetto di condizioni e limiti stabiliti dalla legge o dallo statuto, da imprese sociali costituite in forma di società cooperativa, a condizione che lo statuto o l'atto costitutivo indichi i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici e che si registri un avanzo della gestione mutualistica.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-07-20;95#art-3