Art. 8
Comunicazioni
In vigore dal 17 lug 2018
1. Il Ministero invia alla Commissione europea:
a) il primo programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, entro il 1° aprile 2019;
b) il programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico aggiornato ai sensi dell', comma 8, entro due mesi da ciascun aggiornamento;
c) le proiezioni di cui all', comma 2, entro le date previste dal calendario di cui all'allegato I;
d) entro il 1° luglio 2018 e, successivamente, ogni quattro anni l'ubicazione dei siti di monitoraggio e gli indicatori di monitoraggio utilizzati ai sensi dell';
e) entro il 1° luglio 2019 e, successivamente, ogni quattro anni i dati del monitoraggio condotto ai sensi dell'.
2. L'ISPRA invia alla Commissione europea gli inventari e le relazioni di cui all', entro le date previste dal calendario di cui all'allegato I, assicurando la coerenza con la comunicazione di informazioni al Segretariato della convenzione LRTAP. Di tale invio è data tempestiva comunicazione al Ministero.
3. Le comunicazioni previste dal comma 1, lettere d) ed e), e dal comma 2 sono inviate anche all'Agenzia europea per l'ambiente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-30;81#art-8